Author Topic: MURI DI SOSTEGNO  (Read 7346 times)

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Offline salvo@ing

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MURI DI SOSTEGNO
« on: 11 October , 2010, 10:00:04 AM »
Era pratica comune presso il Genio Civile della mia Città, non richiedere alcun calcolo strutturale per muri di sostegno, anche di "enorme" estensione planimetrica, che avessero altezza netta inferiore a 3 m. Il criterio lo sconosco, poiché non ho trovato nulla a sostegno di questa tesi nelle vecchie norme (1971 e 1974). Solo il cod. Civ. all'art 838, classificando i muri di cinta, mette dei limiti ben precisi, ma solo con riferimento alle distanze dai fabbricati.
Pertanto, premesso che chiederò ai "Geni", vorrei sapere come ci si comporta altrove ed eventualmente cosa prescrivono le NTC delle costruzioni in merito, magari tra le righe, poiché da quanto ho letto e riletto, non trovo limiti dimensionali. Cioè: tutte le opere di sostegno devono garantire dei livelli di sicurezza, peraltro ben dimostrabili.
Ciao
S.L.F.

zax2010

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Re: MURI DI SOSTEGNO
« Reply #1 on: 11 October , 2010, 10:45:25 AM »
La "decisione" del GC della tua provincia probabilmente deriva dal fatto che le norme sismiche, fino all'ultimo DM1996, non prevedevano l'obbligatorietà di alcun incremento di spinta sismica sui muri, almeno fino a 3.00 m di altezza.
Dopo tale altezza di spinta bisognava considerarla.
Ecco quindi che certamente nasceva l'obbligo di una richiesta di nulla osta ai fini sismici. Ovvero L. 64/74.
Ciò non toglie che in ogni caso per muri di sostegno alti 2.90 m, sarebbe stato necessario il deposito previsto dalla L. 1086/71

Poi nella pratica corrente, si tratta di "decisioni" opinabili o meno, che ogni singolo ufficio ha preso nel corso degli anni, e che, incrostati, a rivederli oggi non se ne capisce molto il senso.
Normalmente ad ogni cambio di Ingegnere Capo provinciale nascono "nuove regole", nuovi modelli, nuove richieste, ecc.

Offline Cris

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Re: MURI DI SOSTEGNO
« Reply #2 on: 11 October , 2010, 11:31:09 AM »
.....
Ciò non toglie che in ogni caso per muri di sostegno alti 2.90 m, sarebbe stato necessario il deposito previsto dalla L. 1086/71
.....

Direi che sono d'accordo perchè, come ho già detto in altro post, ritengo che la questione sia l’interpretazione del concetto di opere in conglomerato cementizio armato normale, considerate come tali “le opere composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica”.

In altri termini si considerano, ai sensi della legge 1086, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell’organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un “complesso di strutture”, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica.

Ora mi sembra evidente che un muro di sostegno rientri in questa categoria (ad esempio un muro di cinta no).
Secondo me.  :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

 

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