Author Topic: Approvata riforma inarcassa  (Read 2873 times)

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Offline Gilean

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Approvata riforma inarcassa
« on: 05 December , 2012, 12:49:56 PM »
Approvato dai Ministeri
il Regolamento generale previdenza
con decorrenza 1.1.2013.

seguito del D.L. n. 201/2011 convertito nella Leg e n. 214 del 2011 -misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni - Inarcassa hamodificato le norme sulla previdenza.


Contributi.
Aliquota soggettivo a regime invariata: 14,5% del reddito professionale, a montante anche 0,5% “assistenziale”; quota volontaria: min 1 - max 8,5% (minimo € 180); eliminazione contribuzione del 3% oltre il tetto, fissato in € 120.000; pensionati iscritti versano il minimo (50%) utile per i supplementi di pensione; il contributo minimo passa ad € 2.250.
Aliquota integrativo invariata (4%): retrocessione a previdenza del contributo integrativo in funzione dell’anzianità previdenziale all’1.1.2013: 2,00% fino a 10 anni; 1,75% da 10 a 20; 1,50% da 20 a 30; 1,00% oltre 30 anni; 2,00% se si va in pensione a 70 anni; nessuna retrocessione ai pensionati iscritti. I pensionati che continuano a lavorare versano il minimo (50%) senza retrocessione; il contributo minimo passa ad € 660; tetto alla retrocessione del contributo integrativo (pari a € 160.000 volume iva, per il 2013); pprovato l on decorrenza 1.1.2013. ontributi. eliminazione esenzione rapporti collaborazione tra professio-nisti (dall’1.1.2013 il 4% fra proff./società ingegneria/società professionisti è dovuto), introduzione deducibilità.
Contributo di solidarietà: 1,00% su importo lordo pensioni in essere, escluso pensioni invalidità, inabilità e superstiti; 2,00% su importo lordo pensioni dei pensionati che continuano a svolgere la professione e per i pensionati di anzianità; durata: un biennio, con possibilità di proroga da parte del CND per valide motivazioni.
Agevolazione giovani: invariata; possibilità di pagare contribuzione ridotta o intera; con 25 anni di contribuzione intera (anche non continuativi) accredito figurativo della contribuzione (per i periodi di riduzione) a carico d’Inarcassa.



Pensioni.
Anzianità. Solo per coloro che a) al 5.3.2010 vantavano almeno 55 anni d’età e 30 anni d’anzianità Inarcassa: requi-siti di accesso invariati (58 anni d’età e 35 anni d’anzianità; domanda entro 12 mesi dalla maturazione dei requisiti e cancellazione dall'Albo entro 6 mesi dalla domanda); b) avendo 58 anni d’età e 35 d’anzianità, entro il 31/12/2012 raggiungono le quote previste dalla previgente normativa (domanda entro 31/12/2013 e cancellazione dall’Albo entro 6 mesi dalla domanda). Sistema di calcolo pro rata. Decorrenza pensione: finestre art. 59, commi 6, 8, 20, L. n. 449/97.
Vecchiaia Unificata. Età pensionabile: dagli attuali 65 anni, elevazione di 3 mesi/anno, fino a 66 anni; al raggiungi-mento dei 66 anni previsto adeguamento a speranza di vita; possibilità d’anticipare il pensionamento dai 63 anni (senza cancellarsi da Ordine) o posticiparlo fino a 70 con riflessi sull’importo di pensione: negativi nel 1° caso (coeffi-cienti riduzione) o positivi nel 2° caso. Anzianità contributiva: dagli attuali 30 anni, elevazione di 6 mesi/anno, fino ad arrivare a 35 anni; non è prevista un’anzianità contributiva minima a 70 anni d’età. Sistema di calcolo: pro rata. Per pensionamento posticipato a 70 anni, senza requisito contributivo minimo, sistema di calcolo contributivo puro.
Ai superstiti (matrimoni ultra 70enni). In presenza di: età al matrimonio del dante causa > 70 anni; differenza d’età tra coniugi > 20 anni; assenza figli minori, studenti o inabili, nati dal matrimonio, aventi diritto a pensione, la pensione ai superstiti è ridotta del 10% in ragione di ogni anno, di durata del matrimonio, mancante rispetto al numero di 10.
Sistema di Calcolo Pro rata. Quote:
- Retributiva: per annualità fino al 2012 - media redditi (migliori 22 su ultimi 27) rivalutati. Se numero redditi < 27, la media è computata escludendo un reddito ogni 5 anni d’anzianità maturata, fino ad un max di 4;
- Contributiva: dal 1°gennaio 2013 e per annualità dal 2009 al 2012 sotto soglia reddituale. Fattori:
1) Montante dei contributi accreditati (soggettivi + integrativi in quota parte + facoltativi e figurativi);
2) Tasso rivalutazione contributi pari alla media quinquennale del monte redditi professionali iscritti Inarcassa;
3) Coefficiente Trasformazione = all’anno di nascita e all’età di pensionamento. P = Mc x Ct ove Mc = Montante contributivo; Ct = Coefficiente di trasformazione.
Pensione Minima (€ 10.423) requisiti: anzianità contributiva minima (35 anni a regime ad eccezione pensioni invalidità, inabilità ed indirette ai superstiti); superamento della prova dei mezzi (ISEE pensionando < € 30.000/anno, rivalutati); importo riconosciuto è il minore tra € 10.423 (rivalutati) e la media dei redditi professionali rivalutati degli ultimi 20 anni. Non dovuta in caso di: pensionamento anticipato (anzianità, vecchiaia anticipata) e posticipato a 70 anni senza maturazione requisito contributivo minimo; pensione contributiva, di totalizzazione e di altro ente.
Le dimensioni della news non consentono l’esaustività e l’approfondimento di tutte le nuove norme (per cui sono ossibili incomprensioni e fraintendimenti). Inarcassa procederà a breve ad una diffusa campagna d’informazione.


Fonte: http://www.inarcassa.it/site/Home/documento2457.html
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

 

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