Author Topic: Intervanto locale - collaudo?  (Read 17670 times)

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gastab

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Re: Intervanto locale - collaudo?
« Reply #15 on: 26 January , 2011, 18:22:48 PM »
E nel caso di rifare un solaio in c.a.? Essendo una "struttura semplice" può andare al Genio Civile anche da parte di un geometra (che non collauda un tubo!)
« Last Edit: 26 January , 2011, 18:25:38 PM by gastab »

gastab

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Re: Intervanto locale - collaudo?
« Reply #16 on: 26 January , 2011, 18:25:03 PM »
Forse non è chiaro che io sono dell'idea che se disfi e rifai un balcone, un minimo di collaudo penso ci voglia,
mentre se ripari quello che hai no.
Inoltre penso che "riparare" un balcone possa anche significare intervenire sulle armature (magari corrose o insufficienti)... e che fai in questo caso? Non lo collaudi?

Massimo.T

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Re: Intervanto locale - collaudo?
« Reply #17 on: 27 January , 2011, 08:55:55 AM »
Inoltre penso che "riparare" un balcone possa anche significare intervenire sulle armature (magari corrose o insufficienti)... e che fai in questo caso? Non lo collaudi?

No, in quanto riproponi un qualcosa di già collaudato a suo tempo.



Poi ricordiamoci che il collaudo è in pratica il riversare una parte della responsabilità del DL strutturale ad una terza figura.
Senza collaudo la responsabilità è tutta del DL strutturale.
« Last Edit: 27 January , 2011, 08:58:42 AM by Massimo.T »

gastab

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Re: Intervanto locale - collaudo?
« Reply #18 on: 27 January , 2011, 09:02:28 AM »
Ricapitoliamo:

Caso 1: butto giù un balcone in c.a., lo ricostruisco, quindi devo collaudarlo;
Caso 2: il mio balcone ha le armature insufficienti o corrose, intervengo aggiungendo armatura perchè la ritengo insufficiente e non lo collaudo!

Mi sembra un paradosso, anche perchè una cosa collaudata "a suo tempo" proprio con il tempo, se non si provvede alla manutenzione, può ridurla a qualcosa di molto pericoloso!

Io penso che il collaudo o lo fai in ambedue i casi o in nessuno! Tutto qui, semplice e lineare!

Massimo.T

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Re: Intervanto locale - collaudo?
« Reply #19 on: 27 January , 2011, 09:21:49 AM »
Ricapitoliamo:

Caso 1: butto giù un balcone in c.a., lo ricostruisco, quindi devo collaudarlo;
Caso 2: il mio balcone ha le armature insufficienti o corrose, intervengo aggiungendo armatura perchè la ritengo insufficiente e non lo collaudo!

Mi sembra un paradosso, anche perchè una cosa collaudata "a suo tempo" proprio con il tempo, se non si provvede alla manutenzione, può ridurla a qualcosa di molto pericoloso!

Io penso che il collaudo o lo fai in ambedue i casi o in nessuno! Tutto qui, semplice e lineare!

Se la struttura "di supporto" fa schifo non la si ripristina ma la si cambia.
Se la struttura "di supporto" merita una chance, diamogliela!

La competizione tra tecnici abbinata alla professionalità degli stessi, considerando anche l'aspetto economico, farà da metro di misura di cosa occorrerebbe fare caso per caso. This is the true

gastab

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Re: Intervanto locale - collaudo?
« Reply #20 on: 27 January , 2011, 09:31:42 AM »
Io penso invece che bisognerebbe ragionare sempre allo stesso modo, e non "adeguare" il proprio pensiero a seconda della situazione... altrimenti collaudiamo anche le cerchiature e i semplici architravi! (sono o non sono opere in c.a.? Se non reggono sono guai o no?)

Non vado oltre con le considerazioni del caso, preferisco siano altri colleghi del forum ad esprimere il proprio parere...

Offline matt

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Re: Intervanto locale - collaudo?
« Reply #21 on: 27 January , 2011, 09:47:50 AM »
Il balcone in questione deve essere demolito e ricostruito perchè è evidente la flessione dello stesso dovuta evidentemente ad una progettazione iniziale non ottimale. Per riposizionare le armature forse dovremo scoprire le armature della trave che lo sorregge...

Offline Cris

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Re: Intervanto locale - collaudo?
« Reply #22 on: 27 January , 2011, 12:05:01 PM »
Allora mi avete fatto arrabbiare....

Visto che il fulcro della questione è l'art. 53 comma 1 del DPR 380/01....

Vediamo un pò..... andiamo da "Berardi" con questa nota:


Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica sono descritte all’art. 53 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (ex art. 1 Legge n. 1086/71) e meglio precisate nella Circolare Ministero LL.PP n. 11951/74.

In particolare, mentre appaiono sufficientemente chiare ed efficaci le definizioni delle opere in conglomerato cementizio armato precompresso e di quelle a struttura metallica, la definizione delle opere in conglomerato cementizio armato normale suscita qualche dubbio interpretativo.

Si riporta l’estratto della Circolare n° 11951/74 che riguarda tali dubbi interpretativi:

“L’art.1 della legge definisce, senza dar luogo ad incertezze interpretative, le opere in conglomerato cementizio armato precompresso e quelle a struttura metallica.
Qualche dubbio è sorto sull’interpretazione del concetto di opere in conglomerato cementizio normale, considerate come tali (le opere composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica).

In altri termini si considerano, ai sensi della legge 1086, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutualmente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell’organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica.

Sono quindi escluse dall’applicazione dell’art 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono un funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera”

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune tipologie di opere che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 53 e segg. del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e della Legge n° 1086/71:

Opere in conglomerato cementizio semplice, cioè quelle nelle quali l’eventuale armatura metallica non svolge alcuna funzione statica;

Tettoie e pensiline di modesta portata (di luci ordinarie e quando assolvono la sola funzione di protezione dagli agenti atmosferici);

Elementi strutturali singoli (travi, pilastri, tetti,etc.) cioè non collegati funzionalmente tra di loro;

Elementi costruttivi di limitata importanza statica rispetto all’opera quali voltini di aperture, muretti di recinzione, elementi decorativi, etc.;

Edifici in muratura con solai in elementi prefabbricati realizzati ai sensi del D.M. 20/11/1987;

Muri di sostegno a gravità.

In considerazione della complessità dell’argomento e delle molteplici tipologie che possono presentarsi nei casi reali, si ritiene opportuno suggerire di richiedere al progettista dell’opera una dichiarazione in merito.

Con tale dichiarazione (meglio se esplicitata nel modulo della domanda, DIA, etc.), il progettista che più di chiunque altro conosce la tipologia dell’opera, se ne assume la responsabilità, dichiarando che lo stesso rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’art. 53 e segg. del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (ex Legge 1086/71), liberando il funzionario da problemi interpretativi sulla metodologia costruttiva.

Adesso .... "riflettiamo"....  :)
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gastab

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Re: Intervanto locale - collaudo?
« Reply #23 on: 27 January , 2011, 12:11:07 PM »
Grande Cris!!! Per me era già chiaro... ti straquoto!!! :clap:

Offline matt

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Re: Intervanto locale - collaudo?
« Reply #24 on: 27 January , 2011, 14:47:12 PM »
Abbiamo fatto incazzare Cris, la nota è chiarissima, al più presto ricontatterò il G.C. o ci si vede direttamente al 108!

Massimo.T

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Re: Intervanto locale - collaudo?
« Reply #25 on: 27 January , 2011, 15:08:15 PM »
Vediamo di capirci, il topic è partito dalla considerazione che per un intervento X è stato chiesto un collaudo.
Mi pare che io abbia indicato dove esso serve, tra cui gli interventi ricadenti nell'art. 53 del DPR380/'01.

Detto ciò, e ben considerando che solo per colpa di quell'articolo un intervento locale diventa soggetto a collaudo,
SE il tecnico dichiara che per qualche ragione esiste una postilla da qualche parte che esonera dall'art. 67 alcuni interventi minori è ben chiaro che tale articolo non sarà da applicare!

Adesso leggiamo quell'art. 1 della Circolare 11951/'74:
1)col caso in oggetto, non mi pare si ricada tra gli esempi...
2)pertanto il ragionamento non è sicuro al 100%, ma dipende da caso a caso e dipende dalla sensibilità del tecnico.

Offline Cris

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Re: Intervanto locale - collaudo?
« Reply #26 on: 28 January , 2011, 17:14:28 PM »
Comunque scherzavo quando dicevo dell'arrabbiatura....  :)

Tuttavia una cosa che mi fa arrabbiare c'è ed è evidente.   :bluto:

Antefatto: Noi siamo ingegneri.... ci piacerebbe essere precisi e rigorosi.

Tale precisione vorremmo che non fosse espressa solo quando facciamo calcoli, ma anche quando ad esempio facciamo un preventivo.

Ora, nel caso di specie, spesso accade di dover progettare piccole cose come interventi del tipo buchi nei solai, ripristino balconi, sostituzione scale.. ecc.

Quando facciamo una cosa del genere sappiamo di poter chiedere una cifra "piccola".... diciamo 1000

Bene, dall'alto della nostra precisione, non credete che sia il caso di essere in grado di poter dire al cliente quanto gli costa (progettualmente) l'intervento?

L'indeterminazione della quale si è trattato ci porta a poter realizzare l'interventino o con 1000 oppure con 1000 per noi, 1000 per il geologo, 1000 per il collaudatore.... Direi che la cosa cambia.

Allora che si fa?

Caso 1: ottimismo.... 1000
Poi viene 3000 e il cliente sviene... e la colpa è nostra (perchè noi siamo ingegneri, lo dovevamo sapè)
(possiamo perdere il lavoro) (il cliente è scontento) (siamo arrabbiati)

Caso2: pessimismo.... 3000
Poi viene 1000 (ovviamente con l'altro ingegnere)
(abbiamo perso il lavoro) (il cliente è fico) (siamo incaxxati)

Scusate... ma qui il fichi dobbiamo farli noi...  :dance:
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Offline mircof

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Re: Intervanto locale - collaudo?
« Reply #27 on: 28 January , 2011, 23:12:56 PM »
Ho letto un po' velocementee forse mi son perso qualcosa....
Comunque in umbria, ad esempio, c'è una legge regionale che impone il collaudo anche per gli interventi locali. (LR-17-2010 che modifica la LR-5-del-27-1-2010)
http://www.provincia.perugia.it/guidetematiche/sicurezzaprevenzione/controllocostruzioni

 

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