Ingegneria Forum
Generale => .:News dal mondo dell'ingegneria:. => Topic started by: guillen on 06 July , 2011, 12:20:30 PM
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Mi è appena arrivato sotto mano il regolamento regionale alla L.R. n.16 del 11/08/2009.
Il tale regolamento si evince da una prima lettura che tutto ciò che non è in categoria VI e III sarà soggetto a verifica a campione del 5%.
Per la gioia ti TUTTI si ritorna all'antico :clap: quando potevi presentare il progetto in bianco e se ti andava bene era tutto ok!!!! :oook:
Da quando era entrata in vigore la LR 16/2009 in attesa del regolamento (di prossima pubblicazione) tutti i progetti erano esaminati (ad Udine da una commissione di 10 ing. e due geologi) e se ne sono viste delle belle.
In Italia il controllo e la serietà sono un optional... le lobby sono troppo forti. Da giovane che da questa situazione ne stava traendo dei vantaggi visto che "vecchi" marpioni con poca voglio di studiare e aggiornarsi chiedevano la mia consulenza mi sento defraudato.
Torneremo alla giungla di prima dove un ing. chimico presenta quattro carte senza sapere che cos'è il fattore di struttura!!! :birra:
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In Italia il controllo e la serietà sono un optional... le lobby sono troppo forti. Da giovane che da questa situazione ne stava traendo dei vantaggi visto che "vecchi" marpioni con poca voglio di studiare e aggiornarsi chiedevano la mia consulenza mi sento defraudato.
Con il risultato immediato che il mercato trascinerà le parcelle a ribassi inauditi...
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Con il risultato immediato che il mercato trascinerà le parcelle a ribassi inauditi...
Esattamente... se c'è quello disposto per quattro soldi a firmare qualsiasi porcheria!!!
Sarà di nuovo la corsa al ribasso e a chi è più "bravo" a non sapere!!!
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Il DPR 380/2001 (ex 64/74) e la sentenza della Corte Costituzionale del 2003 parlano chiaro:
Il controllo e conseguente autorizzazione sono obbligatori in I e II categoria e le regioni non possono modificare tale assunto.
Per le zone III e IV è necessario solo il deposito.
E' a questo che si riferisce Guillen oppure ho capito male?
Willy
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Penso si riferisca a categorie di edifici e non a zone sismiche
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Il DPR 380/2001 (ex 64/74) e la sentenza della Corte Costituzionale del 2003 parlano chiaro:
Il controllo e conseguente autorizzazione sono obbligatori in I e II categoria e le regioni non possono modificare tale assunto.
Per le zone III e IV è necessario solo il deposito.
E' a questo che si riferisce Guillen oppure ho capito male?
Willy
Erroneamente ho scritto Categorie IV e III, ma giustamente come dice ing. max intendevo classi d'uso IV e III.
L'articolo 5 del futuro regolamento attuativo della legge regionale n. 16 del 2009 (ricordo che il FVG è una regione a statuto speciale, per cui con poteri di legiferare in ambito edilizio) al comma 2 sancisce "Gli edifici e le opere [...] (non strategici, ndr), sono assoggettati alla verifica del rispetto delle norme tecniche mediante accertamento delle competenze della documentazione tecnica progettuale nonchè, per un numero di progetti pari al 5% scelto in base a criteri di casualità mediante verifica da parte degli organismi tecnici..."
In sintesi, nel nuovo regolamento nell'articolo 3 e 4 viene fatto un elenco di opere strategiche e rilevanti, tipo: scuole, teatri etc., che andranno a controllo, per il resto si ritorna al vecchio metodo del controllo a campione.
Una cicca, gli edifici destinati a qualsiasi attività, di altezza superiore a 24 metri alla linea di gronda a partire dalla quota del piano accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, entrano nella black list!!! (in altre parole sono soggetti a verifica obbligatoria) :bluto: