Author Topic: Responsabilita' coordinatore della sicurezza  (Read 3369 times)

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Responsabilita' coordinatore della sicurezza
« on: 15 September , 2013, 10:28:49 AM »
il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, che ha il compito di:
pianificare le misure necessarie a tutela di salute e sicurezza
redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
predisporre il fascicolo con le caratteristiche dell'opera

il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, deve:
verificare l’applicazione da parte delle imprese delle disposizioni contenute nel PSC;
verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto dalle imprese;

adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, al fine di migliorare la sicurezza in cantiere;
organizzare la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese;
sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni o allontanare lavoratori che non operano in sicurezza.

Se il committente (ovvero colui che paga anche il coordinatore e quindi colui che decide) vuole che i lavori siano fatti da un impresa con Durc non in regola (o fasullo) oppure da un infinita' di lavoratori autonomi (2-3 lavoratori autonomi per le murature,2 per le carpenterie, eccc...), che deve fare il coordinatore? Come puo' tutelarsi in caso di controllo da parte dell'Asl o ispettorato del lavoro?

Grazie

Offline aleaaa

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Re:Responsabilita' coordinatore della sicurezza
« Reply #1 on: 16 September , 2013, 10:04:12 AM »
Inoltre in cantiere ultimamente mi trovo non piu' a lavorare con imprese (ditte con dipendenti) ma con un infinita' di lavoratori autonomi (3 carpentieri - 2-3 muratori - ecc..)
Per questi non c'e' l'obbligo di fare il pos quindi cosa controllo?
Posso far firmare una lettera al committente nella quale io lo informo che + lavoratori autonomi non possono fare lavori quali carpenterie e/o murature e che se ne prende lui tutte le responsabilita'? Che ne pensi?

grazie



gastab

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Re:Responsabilita' coordinatore della sicurezza
« Reply #2 on: 16 September , 2013, 14:32:16 PM »
Inoltre in cantiere ultimamente mi trovo non piu' a lavorare con imprese (ditte con dipendenti) ma con un infinita' di lavoratori autonomi (3 carpentieri - 2-3 muratori - ecc..)
Per questi non c'e' l'obbligo di fare il pos quindi cosa controllo?
Posso far firmare una lettera al committente nella quale io lo informo che + lavoratori autonomi non possono fare lavori quali carpenterie e/o murature e che se ne prende lui tutte le responsabilita'? Che ne pensi?

grazie




Ti allego un file con il riassunto degli adempimenti di legge e delle circostanze in cui vi sono degli obblighi.

La legge obbliga le imprese alla stesura del Piano Operativo di Sicurezza – POS, proprio in virtù di ciò i lavoratori autonomi, nel momento in cui collaborano alla realizzazione di un’opera, non sono tenuti a presentare un proprio POS. L’art. 89 del D.Lgs. 81/08 definisce infatti il lavoratore autonomo come:

“…la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.”

La legge, però, li obbliga a rispettare le indicazioni previste dal PSC e dal POS che sono stati trasmessi loro dall’impresa affidataria. Riguardo a questo l’art. 100 comma 3 del D.Lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS. In caso di violazione le sanzioni previste sono l’arresto fino a tre mesi o una multa tra 400€ e 1600€.

“I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
 nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.”

Il lavoratore autonomo che non si adegua alle disposizioni di sicurezza previste dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori viene punito con l’arresto fino a un mese e con un’ammenda che va da 300€ a 800€.

“I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE ai fini della sicurezza” – art. 94 D.Lgs. n. 81/2008 – Obblighi dei lavoratori autonomi.

L’art. 21 del D.Lgs. 81/08 dispone alcune regole che il lavoratore autonomo deve rispettare nel momento in cui si trova a concorrere alla realizzazione di un’opera:
•utilizzare attrezzature di lavoro conformi al Titolo III del TU;
•possedere e utilizzare DPI conformi al Titolo III del TU;
•procurarsi una tessera di riconoscimento corredata di fotografia se ci si trova a lavorare insieme a dipendenti di altre aziende.

Nello stesso articolo si precisa che i lavoratori autonomi hanno facoltà di:
•beneficiare della sorveglianza sanitaria;
•partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre il lavoratore autonoma dovrà esibire all’impresa affidataria:
•iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
•documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 relativa a macchine, attrezzature e opere provvisionali;
•elenco dei DPI in dotazione;
•attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
•documento unico di regolarità contributiva.
« Last Edit: 16 September , 2013, 14:36:10 PM by gastab »

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Re:Responsabilita' coordinatore della sicurezza
« Reply #3 on: 16 September , 2013, 16:02:26 PM »
Leggiti la circolare 16 del 2012 ... spiega come per lavori quali le carpenterie, scavi, ecc... i lavori non possano essere fatti lavoratori autonomi.

Negli ultimi cantieri che sto seguendo non ho neppure un impresa mandataria ma solo lavoratori autonomi (3 carpentieri , 2 muratori, ecc..) cosa posso fare per tutelarmi?

grazie

 

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