Il § 8.3 richiede valutazione della sicurezza per tutti gli interventi (adeguamento - miglioramento - locale).
Il § C8.3 chiarisce cosa è la valutazione della sicurezza: stabilire se la struttura resiste alle azioni NTC o quale è la massima entità di tale azioni che la struttura sopporta con i margini sicurezza delle NTC. Chiarisce inoltre l'oggetto della valutazione di sicurezza: per intervento locale il singolo elemento analizzato.
Lo stesso paragrafo della circolare inoltre chiarisce come comportarsi avuto l'esito dell'analisi:intervento obbligatorio se la struttura esistente non soddisfa verifiche per carichi permanenti e azioni servizio; intervento facoltativo a discrezione del proprietario se la struttura non rispetta sisma e vento di progetto.
Aprire una porta in un setto è in genere intervento locale (diciamo che rispetto ad esempio i limiti della DGR 606 21.06.2010 della regione toscana). La valutazione di sicurezza del setto non può che passare dall'analisi sismica dell'intero edificio.
Ritengo che il §8.7.5 dia la soluzione: la valutazione della sicurezza per azioni sismiche va fatta solo per interventi di adeguamento e miglioramento sismico.
Quindi:
- inserisco rompitratta nel solaio --> intervento locale, analisi prima e dopo del solaio
- inserisco una porta in una muratura --> se rispetto i limiti dell'intervento locale, ad esempio quelli della regione toscana, mi fermo e non eseguo ulteriori analisi: nessuna analisi sismica.
Ho letto varie discussioni e interpretazioni, ma la domanda è proprio questa: per un intervento che possa definirsi locale, in una muratura, è corretto non eseguire alcuna analisi sismica?