Author Topic: Legge 17 Agosto 1942 n1150 - Parcheggio privato  (Read 5958 times)

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Offline IngSandro

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Legge 17 Agosto 1942 n1150 - Parcheggio privato
« on: 22 December , 2011, 17:22:19 PM »
Il mio cliente vorrebbe realizzare un bagno all'interno del proprio garage. Secondo voi bisogna rispettare l'articolo 41 sexies della Legge 17 Agosto 1942 n1150 (modificato dalla legge 122/89) che prevede di riservare un parcheggio di un metro quadrato per ogni metro cubo di costruzione? Premetto che secondo me no, visto che nell'articolo citato si parla di nuove costruzioni, ma il tecnico comunale mi dice di sì. Secondo voi?

gastab

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Re: Legge 17 Agosto 1942 n1150 - Parcheggio privato
« Reply #1 on: 22 December , 2011, 17:27:55 PM »
Il mio cliente vorrebbe realizzare un bagno all'interno del proprio garage. Secondo voi bisogna rispettare l'articolo 41 sexies della Legge 17 Agosto 1942 n1150 (modificato dalla legge 122/89) che prevede di riservare un parcheggio di un metro quadrato per ogni metro cubo di costruzione? Premetto che secondo me no, visto che nell'articolo citato si parla di nuove costruzioni, ma il tecnico comunale mi dice di sì. Secondo voi?

Premesso che a me risulta 1 mq ogni 10 mc di costruzione, se il tecnico comunale sostiene il contrario farà sicuramente riferimento a qualche normativa... Quale?
« Last Edit: 22 December , 2011, 17:29:58 PM by gastab »

Offline IngSandro

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Re: Legge 17 Agosto 1942 n1150 - Parcheggio privato
« Reply #2 on: 22 December , 2011, 17:31:27 PM »
... errata corrige .... 10 mc

Offline IngSandro

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Re: Legge 17 Agosto 1942 n1150 - Parcheggio privato
« Reply #3 on: 22 December , 2011, 17:34:17 PM »
No, fa riferimento a tale norma.

Offline IngSandro

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Re: Legge 17 Agosto 1942 n1150 - Parcheggio privato
« Reply #4 on: 22 December , 2011, 17:35:56 PM »
Il mio dubbio è questo, faccio bene non considerare la realizzazione di un bagno come nuova costruzione, visto che cambia anche la destinazione d'uso del locale?

Offline IngSandro

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Re: Legge 17 Agosto 1942 n1150 - Parcheggio privato
« Reply #5 on: 22 December , 2011, 17:50:59 PM »
Wikipedia: Intervento di nuova costruzione [modifica]

La nuova costruzione consiste nel realizzare un nuovo immobile. Tutti gli interventi sopra descritti riguardavano esclusivamente gli edifici esistenti. Per esempio, non è nuova costruzione l'ampliamento di un edificio esistente, mentre è nuova costruzione il posizionamento di una roulotte per l'utilizzo abitativo su un terreno vuoto.
La nuova costruzione riguarda ogni tipo di intervento sul territorio, dalla più semplice costruzione (p.e. un capannone industriale, una cabina ENEL) fino alle opere più grandi (p.e. porti, aeroporti).
Rientrano nella nuova costruzione anche edifici interrati (p.e. box), opere di urbanizzazione primaria e secondaria, installazione di manufatti leggeri quali un prefabbricato, una roulotte, un caravan, una barca se utilizzati a fini abitativi.
Per l'intervento di nuova costruzione è richiesto il Permesso di costruire.
In alternativa, se è stato approvato un Piano Particolareggiato, come per le opere di ristrutturazione edilizia, può essere richiesta la cosiddetta Super DIA OK

Sto cercando di autoconvincermi :leggo:

gastab

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Re: Legge 17 Agosto 1942 n1150 - Parcheggio privato
« Reply #6 on: 22 December , 2011, 18:26:18 PM »
Io vedo la cosa come una nuova divisione interna dei locali con contestuale variazione della destinazione d'uso, quindi in accordo con te. Se dici che il tecnico comunale si basa sulla stessa normativa evidentemente vede nell'operazione la perdita di ciò che era stato realizzato in base alla stessa, venendo a mancare il minimo previsto.

Io però ritengo che ormai si tratti di un fabbricato esistente (a meno che non lo sia perchè da ultimare in parte!), quindi non si possa più parlare di nuova costruzione...

Offline Cris

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Re: Legge 17 Agosto 1942 n1150 - Parcheggio privato
« Reply #7 on: 22 December , 2011, 18:34:33 PM »
Il tecnico comunale ha ragione.

Le leggi che citi (la fondamentale urbanistica e la Tognoli) fanno giustamente riferimento alla realizzazione di parcheggi pertinenziali per le nuove costruzioni.

Ora, il problema tuo non è quello che devi realizzare il bagno nel Box ma (e guarda che non lo hai detto chiaro, ma credo di averlo capito io) il fatto che farai un cambio di destinazione d'uso.

Proseguiamo...

Il cambio di destinazione d'uso è vero che si può fare in DIA, ma non semplice, bensì super.

Ciò significa che NON PUOI utilizzare la DIA di cui all'art. 22 e 23 commi 1 e 2 del DPR 380/01 mentre DEVI utilizzare il COMMA 3!!

Questo significa che lo strumento della DIA che utilizzi è solo "formale" in quanto la sostanza è che ricadi in una pratica edilizia che:
-è soggetta a tutte le normative che regolano il Permesso di Costruire;
-è soggetta ad oneri concessori;
-è (purtroppo per te) NUOVA COSTRUZIONE.

Questa è la mia interpretazione.... Sorry...  :)
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gastab

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Offline Cris

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Re: Legge 17 Agosto 1942 n1150 - Parcheggio privato
« Reply #9 on: 22 December , 2011, 20:47:24 PM »
Stavo giusto dando un'occhiata a questo articolo...

http://www.edilportale.com/news/2009/10/normativa/cambio-destinazione-d-uso-rivoluzione-con-il-piano-casa_16662_15.html

E' quello che dicevo io....

Cito dal tuo articolo:

"..La Corte ha rilevato un cambiamento di destinazione d’uso penalmente rilevante perché avvenuto tra categorie non omogenee dal punto di vista urbanistico, con conseguente mutamento degli standard e del carico urbanistico.."

Quindi... Parcheggi... !  :)
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Offline IngSandro

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Re: Re: Legge 17 Agosto 1942 n1150 - Parcheggio privato
« Reply #10 on: 23 December , 2011, 13:29:04 PM »
Il tecnico comunale ha ragione.

Le leggi che citi (la fondamentale urbanistica e la Tognoli) fanno giustamente riferimento alla realizzazione di parcheggi pertinenziali per le nuove costruzioni.

Ora, il problema tuo non è quello che devi realizzare il bagno nel Box ma (e guarda che non lo hai detto chiaro, ma credo di averlo capito io) il fatto che farai un cambio di destinazione d'uso.

Proseguiamo...

Il cambio di destinazione d'uso è vero che si può fare in DIA, ma non semplice, bensì super.

Ciò significa che NON PUOI utilizzare la DIA di cui all'art. 22 e 23 commi 1 e 2 del DPR 380/01 mentre DEVI utilizzare il COMMA 3!!

Questo significa che lo strumento della DIA che utilizzi è solo "formale" in quanto la sostanza è che ricadi in una pratica edilizia che:
-è soggetta a tutte le normative che regolano il Permesso di Costruire;
-è soggetta ad oneri concessori;
-è (purtroppo per te) NUOVA COSTRUZIONE.

Questa è la mia interpretazione.... Sorry...  :)

Abbiamo raggiunto la conclusione, il tecnico ha ragione, purtroppo ho il brutto vizio di diffidare sempre dei tecnici comunali, spesso preferiscono farti fare quello che più li svincola da qualsiasi responsabilità.

 

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