Per le scuole vige sempre il DM 18/12/1975, mai abrogato, mai sovrascritto da altre norme (anzi faccio presente la dicitura da sempre presente nei vari DM su carichi e sovraccarichi "Altri regolamenti potranno imporre valori superiori, in relazione ad esigenze specifiche").
Parli di rampa per disabili, ma credo che questa possa tranquillamente essere assimilata ad una scala visto che svolge sempre lo stesso ruolo di raccordo tra quote differenti.
Orbene, per scale e terrazze praticabili, nel DM di cui sopra si impongono carichi di 400 kg/mē.
Che č poi lo stesso valore della Categoria C2 del DM2008.
In alternativa, al Capitolo 5 sui ponti, si parla di 500 kg/mē (par. 5.1.3.3.3)
Ma io starei sui 400 kg/mē