Author Topic: [Normativa] chiarimento normativo, forse banale  (Read 2668 times)

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Offline ing.Max

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[Normativa] chiarimento normativo, forse banale
« on: 25 August , 2010, 14:12:55 PM »
Mi è stato chiesto se, in un adeguamento sismico (DM2008), sia possibile andare in deroga alla distanza minima dai confini (codice civile art.873 + nta locali).
Secondo me non è possibile, ma mi è stato chiesto di specificare quale passaggio normativo sancisca questo principio.

Qualcuno può indirizzarmi?
« Last Edit: 25 August , 2010, 14:17:05 PM by ing.Max »
"La conoscenza non occupa spazio"

zax2010

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Re: [Normativa] chiarimento normativo, forse banale
« Reply #1 on: 25 August , 2010, 14:39:03 PM »
Non certo il DM2008.

Anzi proprio al punto 7.2.2 del DM sopra citato, quando si parla di altezza degli edifici in funzione della larghezza della sede stradale si rimanda agli strumenti urbanistici e regolamenti di attuazione.

Per cui è lì che bisogna andare a guardare.

Se parli di adeguamento immagino che esso scaturisca da una sopraelevazione. Ed in quel caso è ovvio che non è la sola "struttura" che comanda, ma, e pesantemente, piano regolatore, regolamento comunale, ecc.

Offline Cris

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Re: [Normativa] chiarimento normativo, forse banale
« Reply #2 on: 25 August , 2010, 15:00:14 PM »
Dunque…
Per le distanze dai confini dalle strade e dalle costruzioni si deve far riferimento (come già giustamente accennato da te) alle seguenti disposizioni normative (in ordine inverso):
Codice Civile agli articoli 873 e ss. fino al 907
DM del 1968 n. 1444
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 Codice della Strada fuori e dentro ai centri abitati
Norme Tecniche di Attuazione PRG e Attuativi vari comunali.
Detto questo passo a dirti cosa ho capito io (nel merito) in relazione agli interventi di adeguamento delle NTC08 e succ.:
C8.3:
Vi è preliminarmente una grande suddivisione in relazione alle variazioni che ha subito l’organismo edilizio che hanno generato l’esigenza di adeguamento:
1) Variazioni improvvise o lente indipendenti dalla volontà dell’uomo (danni, sisma, degrado ecc.)
2) Variazioni dovute all’intervento dell’uomo (ristrutturazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)
Ora mi sembra chiaro che l’eventuale deroga che cerchi tu sia relativa al primo caso, perché nel secondo caso, non essendoci grave ed immediato pericolo si può tranquillamente passare per l’iter burocratico approvativo che è per forza di cose soggetto ad approvazione comunale e quindi non può prescindere dai disposti normativi riassunti all’inizio.
Quindi la risposta personale che ti do io è che, nel caso in cui l’adeguamento sia necessario per la sicurezza di un organismo edilizio in grave pericolo (magari sotto l’egida di un verbale dei VV del fuoco o ordinanze comunali), è consentito derogare per causa di pubblica incolumità relativamente al “quantum” strutturale che ti è necessario.
Ovviamente sarà cura del progettista dimostrare tutto ciò e sarà cura dello stesso fare in modo che sia approvato dagli organi competenti. (lo specifico perché non è immediato).
D'altra parte se questa deroga è consentita per esigenze "energetiche" (art 11 D.Lgs 115/08) non vedo perchè non dovrebbe esserlo per questioni "strutturali".
Ti invio infine un link dove puoi vedere e valutare quali siano i casi in cui è consentita la deroga in argomento: http://www.casiesoluzioni.it/casi.php?action=caso&id=33&volume=vse_dcs12  :ciau:
« Last Edit: 25 August , 2010, 15:43:06 PM by Cris »
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

 

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