Author Topic: notifica preliminare  (Read 15085 times)

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Offline ing.Max

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notifica preliminare
« on: 30 November , 2009, 17:25:18 PM »
Mi è capitato che il committente/DL di un cantiere autorizzato con DIA per lavoro privato, non abbia voluto inoltrare la notifica all'ASL, sostenendo che non sia più obbligatoria.

Nel dubbio io ho sempre inviato la notifica preliminare, che a mio parere ora deve essere pure mandata in copia al Comune, se non altro per non partire con il piede sbagliato durante un eventuale controllo dell'ASL.

Qualcuno ha avuto riscontri in tal senso? Posso stare tranquillo o mi conviene insistere con il committente?

Stavo cercando di capire se si potesse usare la PEC al posto della raccomandata quando mi sono imbattuto in questa notizia: in lombardia dal 2010  sarà obbligatorio utilizzare la notifica online, un po' di carta in meno.

http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita%2FDetail&cid=1213309036995&pagename=DG_SANWrapper
« Last Edit: 30 November , 2009, 17:50:59 PM by ing.Max »
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline ets

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Re:notifica preliminare
« Reply #1 on: 10 December , 2009, 14:42:12 PM »
confermo anch'io il discorso della PEC (scusa ma ho notato solo ora il post!!)
è consigliato inviare tramite pec la notifica fino al 2010
è obbligatorio inviare la notivica tramite pec dal 2010.

 :ciau:

Offline ing.Max

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Re:notifica preliminare
« Reply #2 on: 10 December , 2009, 15:25:04 PM »
La notifica ora la elabora il professionista e la firma il committente di turno, con la PEC come la mettiamo?

La pec non potrà essere intestata al committente nella maggior parte dei casi, ma sarà quella del Coordinatore. O sbaglio?


Inoltre la Lombardia sembra essere andata oltre la PEC.

NOTIFICA ONLINE
Non ho la smartcard per autenticarmi con la carta regionale dei servizi, sono però riuscito ad entrare con una password momentanea. Allego le schermate che ho visualizato. Non ho per ora portato a termine la procedura.
« Last Edit: 11 December , 2009, 08:53:20 AM by ing.Max »
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline ets

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Re:notifica preliminare
« Reply #3 on: 11 December , 2009, 08:30:18 AM »
Io ho già il lettore smartcard ma non ho ancora provato a loggarmi visto che non ho cantieri che iniziano a breve...

mi sembra unm pò un controsenso in effetti non ci avevo mai pensato...a questo punto direi che la notifica vada mandata dal coordinatore e non dal committente proprio per il discorso di pec, a meno che il committente possa appoggiarsi sulla nostra pec ma non credo proprio!

In ogni caso è una gran rottura perchè bisogna star lì a compilare tutta la notifica anche sul sito che hai postato e non solo sul software o sul file che si utilizza per farla!

p.s.: occhio Max che su quelle schermate compaiono tuoi dati personali ( nome, cognome, cf) non so se ti conviene lasciarli che non si sa mai!!!!!

Offline ing.Max

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Re:notifica preliminare
« Reply #4 on: 11 December , 2009, 08:57:07 AM »

p.s.: occhio Max che su quelle schermate compaiono tuoi dati personali ( nome, cognome, cf) non so se ti conviene lasciarli che non si sa mai!!!!!

Ho tolto il CF. Grazie! :ciau:
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Offline ing.Max

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Re:notifica preliminare
« Reply #5 on: 11 December , 2009, 09:34:14 AM »
Io ho già il lettore smartcard ma non ho ancora provato a loggarmi visto che non ho cantieri che iniziano a breve...

mi sembra unm pò un controsenso in effetti non ci avevo mai pensato...a questo punto direi che la notifica vada mandata dal coordinatore e non dal committente proprio per il discorso di pec, a meno che il committente possa appoggiarsi sulla nostra pec ma non credo proprio!
Non vorrei che fosse comunque necessaria la firma del committente, d'altra parte la norma la contempla fra i suoi adempimenti. In tal caso sarebbe necessario scannerizzare la notifica firma e allegarla alla mail PEC del professionista. Si avrebbe un risparmio economico ma non certo di tempo

In ogni caso è una gran rottura perchè bisogna star lì a compilare tutta la notifica anche sul sito che hai postato e non solo sul software o sul file che si utilizza per farla!

Spero di no, secondo me se compilo la notifica online (ammesso che non lo debba fare il committente), poi non devo spedire anche una PEC.
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Offline ing.Max

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[Normativa] Re:notifica preliminare
« Reply #6 on: 05 January , 2010, 15:19:38 PM »
A seguito di colloquio telefonico con un tecnico ASL, confermo ai colleghi che operano nella regione Lombardia che dal 2010 la notifica preliminare all'ASL va inoltrata unicamente tramite l'apposita procedura ONLINE.
Notifiche inviate a mezzo raccomandata e/o posta certificata non verranno ritenute valide.

"La conoscenza non occupa spazio"

Offline Cris

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Re:notifica preliminare
« Reply #7 on: 08 January , 2010, 15:17:59 PM »
ATTENZIONE:
Siamo (siete) così bravi a progettare strutture stando attenti a rispettare tutti i disposti delle nuove NTC08 alla lettera considerandone addirittura le interpretazioni.... e poi mandiamo una notifica preliminare (senza la firma del committente) in aperta violazione dell'art 99 del D.Lgs 81/08?..... Stiamoci attenti.... ma... se lo dice la ASL.... Boh.

L'UNICA SOLUZIONE E' CHE IL CSP/CSE SIA ANCHE NOMINATO Responsabile dei Lavori (che è ben altra cosa)!

Art. 99.
Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio
dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la
notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII,
nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto
di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita' presunta
di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile
presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni
in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati
relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

E succ. mod.

Art. 90 comma 9 D.Lgs 81/08 + D.L.gs 106/09. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o
ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui
all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori
non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede
si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;
c) Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99,
il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante
l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
Saluti...
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline ing.Max

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Re:notifica preliminare
« Reply #8 on: 08 January , 2010, 23:39:54 PM »
ATTENZIONE:
Siamo (siete) così bravi a progettare strutture stando attenti a rispettare tutti i disposti delle nuove NTC08 alla lettera considerandone addirittura le interpretazioni.... e poi mandiamo una notifica preliminare (senza la firma del committente) in aperta violazione dell'art 99 del D.Lgs 81/08?..... Stiamoci attenti.... ma... se lo dice la ASL.... Boh.

L'UNICA SOLUZIONE E' CHE IL CSP/CSE SIA ANCHE NOMINATO Responsabile dei Lavori (che è ben altra cosa)!


Infatti! avevo questo dubbio e ho sottolineato la questione all'ispettore Asl con cui ho parlato.  Le ho chiesto se la pratica per la notifica preliminare dovesse essere compilata tramite un account riconducibile al committente, oppure se fosse possibile operare con il mio account personale. Lei mi ha confermato che la seconda opzione è possibile, ma non vorrei che questo mi rendesse automaticamente responsabile dei lavori.
Tra l'altro a mio parere la norma stessa non è chiara sulla figura del responsabile dei lavori in opere private, in quanto sembra appioppare gli tali responsabilità al progettista dell'opera. Non so se il passaggio in questione sia stato chiarito in qualche modo... 
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline Cris

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Re:notifica preliminare
« Reply #9 on: 09 January , 2010, 00:51:49 AM »
Allora...
Il potere coercitivo del CSE si può manifestare solo in caso di GRAVE ED IMMEDIATO pericolo con il fermo dei lavori.
Negli altri casi di inadempienza è OBBLIGO del CSE denunciare prima al committente o al responsabile dei lavori le inadempienze stesse e poi .... attenzione.... attenzione.... è OBBLIGO del CSE denunciare agli organi ispettivi le inadempienze (reiterate) qualora non risolte dal committente e/o responsabile dei lavori (obbligo peraltro già presente nella 494/96).
Ora... in campo LL.PP. è molto facile che il CSE sia anche Resp dei Lavori (o addirittura obbligatorio... non ricordo bene) ma in campo privato...

P.S.   HANNO FATTO UNA LEGGE CHE CI OBBLIGA A DENUNCIARE CHI CI PAGA!!... Boh..
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

 

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